Voucher, quali sono le ragioni del boom?

Bolzano è la provincia con il più alto utilizzo di voucher per abitante nel 2015. Il boom di questo strumento per il lavoro “accessorio”, in pratica un buono che paga un’ora di lavoro senza necessità di firmare contratti, riguarda tutta l’Italia (114 milioni nel 2015 e 9,2 milioni nel solo gennaio 2016) e in particolare il settore terziario, turismo e commercio in testa. I consulenti dello Studio Spolverato Barillari & Partners, Paolo Tormen e Valentina Fabbruzzo, dal magazine Il futuro al lavoro ci aiutano a vederci chiaro.

Voucher, le novità del Jobs Act

Quali novità ha introdotto il Jobs Act in tema di voucher, strumento nato nel 2008 ma solo di recente “esploso”? Primo, si chiarisce che i limiti di utilizzo del voucher fanno riferimento all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). «Sono aumentati, poi, i limiti dell’utilizzo del voucher che salgono a 7mila euro netti, con riferimento alle complessive prestazioni rese dal prestatore – si legge nell’analisi dei due esperti –, mentre è confermato a 2mila euro netti il massimale delle prestazioni rese nei confronti del singolo prestatore imprenditore o professionista». Si può insomma “vendere” la propria forza lavoro con i voucher fino a un tetto di 7mila euro ogni anno, e per un massimo di 2mila euro verso ogni singola impresa.

Altro chiarimento introdotto è quello che riguarda la non applicazione della disciplina dei voucher all’ambito degli appalti. In concreto, ciò significa che, nei casi di appalto, subappalto o forniture di servizi, non sarà possibile utilizzare tale forma contrattuale, pena la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato.

Il voucher è cumulabile, e vale per la baby sitter

Il lavoro accessorio si può cumulare con altre «prestazioni a sostegno del reddito». Insomma non è vietato lavorare a voucher se si è in mobilità o disoccupati. Nel dettaglio la cumulabilità è prevista (come chiarito dalle circolari INPS 142/2015 e 170/2015) in caso il lavoratore benefici di una indennità di mobilità o di una Naspi. C’è un limite al cumulo: è di 3mila euro totali durante l’anno civile di reddito da lavoro accessorio.

Ogni buono vale 10 euro lordi. Al lavoratore restano in tasca 7 euro e mezzo, mentre il restante viene versato in contributi pensionistici e assicurativi. All’Inps va il 13% del valore del buono, mentre all’Inail va il 7%. Non si pagano invece tasse: esenzione fiscale totale.

E come si fa a certificare che non si sia superato il tetto massimo di 7mila euro e di 2mila euro descritti sopra? L’obbligo di verificare non grava sul lavoratore ma sul committente. Va prestata questa attenzione «per evitare il rischio di conversione del rapporto di lavoro in subordinato. A tal fine dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare sia a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. Solo con l’acquisizione di tale dichiarazione si ottiene un elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio» si legge nell’analisi di Tormen e Fabbruzzo.

Confermata anche per il 2016 un’altra possibilità già prevista in via sperimentale dal 2013 al 2015: una madre lavoratrice può chiedere di convertire, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, come alternativa al congedo parentale un pacchetto di voucher per pagare un baby sitter, per un massimo di sei mesi.

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