Bolzano, il 28 luglio si smette di lavorare per pagare le tasse

Domani (venerdì 28 luglio) scatta il Tax Free Day di Bolzano, diciannovesimo Comune in Italia a raggiungere questo traguardo nella graduatoria di 135 città considerate dall’Osservatorio della tassazione sulla piccola impresa della CNA. Ciò significa che i giorni antecedenti il 28 luglio, in tutto 210, sono serviti per pagare i tributi mentre da domani i 155 giorni rimanenti serviranno per i consumi personali dell’imprenditore e della sua famiglia. A Trento il Tax Free Day è stato celebrato domenica 16 luglio, primo Comune in Italia tra i 135 esaminati dall’Osservatorio CNA.

L’Osservatorio considera un’azienda tipo con 431.000 euro di ricavi, 165.000 euro di costi per il personale (4 operai e un impiegato), 160.000 euro di costo del venduto, 56.000 euro di altri costi e ammortamenti, 50.000 euro di reddito di impresa. Sul reddito d’impresa si calcola il Total Tax Rate, che a Bolzano raggiunge il 57,5% (a Trento è 54,1%). Detraendo ai 50.000 euro di reddito 4.735 euro di Imi, 603 euro di Tari, 1.662 di Irap, 11.331 di IVS, 10.255 di Irpef, 107 di addizionale regionale Irpef e 73 di addizionale comunale Irpef, rimangono 21.234 euro di reddito disponibile.

Le riflessioni della CNA-SHV Alto Adige Südtirol, sono le seguenti: «La pressione fiscale è troppo elevata – afferma Claudio Corrarati, presidente regionale della CNA-SHV Alto Adige-Südtirol – qualunque dato si prenda. Ma il problema vero risiede nella iniqua distribuzione del carico, che si distingue in modo radicale secondo la natura del reddito e svantaggia le imprese, in particolare le piccole imprese personali. La tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche non può essere diversa a seconda della differente modalità con cui si genera reddito. È arrivato il momento di intervenire su un sistema fiscale evidentemente squilibrato per raggiungere tre obiettivi di utilità generale: ridurre la pressione fiscale garantendo, nel contempo, maggiore equità nel prelievo tra diversi redditi da lavoro; invertire sensibilmente la tendenza del trasferimento alle imprese degli oneri sui controlli; usare in modo intelligente la leva fiscale per aumentare la domanda interna».

Per raggiungere in tempi rapidi e senza oneri aggiuntivi questi tre obiettivi secondo la CNA-SHV occorre:

  1. ridurre la tassazione sul reddito delle imprese personali e sul lavoro autonomo, utilizzando le risorse provenienti dalla spending review e dalla lotta all’evasione;
  2. rendere l’Imi (Imu nel resto d’Italia) pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente deducibile dal reddito d’impresa e abbassare a livello locale l’aliquota allo 0,2% come per il settore agricolo;
  3. rivedere la tassazione Irpef delle imprese personali e degli autonomi, prevedendo delle riduzioni automatiche all’aumentare del reddito dichiarato rispetto al reddito ideale suggerito attraverso i nuovi Indicatori sintetici di affidabilità;
  4. trasformare le detrazioni relative a spese per lavori edili in crediti d’imposta cedibili agli intermediari finanziari;
  5. definire il concetto di insussistenza di autonoma organizzazione per non assoggettare i soggetti all’Irap e aumentare la franchigia Irap ad almeno 30mila euro;
  6. rivedere al più presto i criteri per l’attribuzione dei valori catastali degli immobili, al fine di allinearli periodicamente ai valori di mercato a invarianza di gettito;
  7. agevolare il passaggio generazionale delle imprese individuali tramite la completa neutralità fiscale delle cessioni di azienda, al pari di quanto è previsto in caso di conferimenti;
  8. evitare di spostare sulle imprese gli oneri dei controlli attraverso un uso intelligente della fatturazione elettronica, eliminando nel più breve tempo possibile tutti i regimi Iva del reverse change previsti attualmente, lo split payment, la ritenuta dell’8% sui bonifici relativi a spese per le quali sono riconosciute detrazioni fiscali.

Tassazione IRI – Proposta CNA

L’IRI, acronimo di Imposta sul reddito d’impresa, è un regime fiscale opzionale introdotto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 547-548 (Legge di Bilancio per il 2017) e disciplinato dal nuovo articolo 55-bis del TUIR – DPR 917/86.

Si tratta di un regime fiscale che consente anche a chi ha una ditta individuale o una società di persone, ad un commerciante o ad un artigiano, di pagare le tasse separando il reddito dell’impresa da quello personale, come avviene già per i soci delle società di capitali.

Il regime IRI, in termini pratici, suddivide il reddito d’impresa in due fattispecie: il reddito prodotto e lasciato in azienda ed i prelievi effettuati dai soci o dell’imprenditore. La prima componente, al netto delle somme prelevate e destinate a finalità personali, è tassata alla medesima aliquota prevista ai fini IRES per le società di capitali che, come è noto, dal 2017 è stata ridotta dal 27,5% al 24%; la seconda componente, costituita dalle somme prelevate a titolo di remunerazione per il lavoro svolto, continueranno ad essere assoggettate ad IRPEF e a scontare la progressività propria di tale tributo che, come è noto, prevede aliquote che crescono all’aumentare del reddito complessivo.

Possono optare per il regime IRI le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, anche per opzione, nonché le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, con un numero di soci non superiore a 10, ovvero 20 nel caso di società cooperativa e con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).

La finalità della nuova imposta è quella di rendere più neutrale ed equa la tassazione del reddito d’impresa, a prescindere dalla forma societaria adottata, così da mitigare le differenze d’imposizione esistenti tra le società di capitali e le società di persone; inoltre, giacché la parte di reddito non prelevata e lasciata in azienda sconta una tassazione più leggera (24%), si favorisce per tale via anche la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).

L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. Per il 2017, l’opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018.

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