Coronavirus, adeguamento delle misure: regole meno severe nei settori cultura e sport

La Giunta provinciale ha deciso oggi di prendere nuovamente in esame le norme per la tutela dal Coronavirus ed ha deciso di adottare una serie di adeguamenti che riguardano in particolare l’allegato A della legge provinciale nr.4 dell’8 maggio 2020 riguardante le norme per la tutela della salute e delle attività nella cosiddetta Fase 2. Le modifiche entrano immediatamente in vigore. “Tutelarsi reciprocamente nel migliore dei modi, quindi mantenere il distanziamento, usare la mascherina e lavarsi frequentemente le mani sono ancora obbligatori ma ora, almeno per alcuni ambiti vengono introdotte delle norme meno severe, soprattutto per quanto riguarda la cultura, lo sport ed il settore alberghiero. Sulla base delle segnalazioni pervenute abbiamo inoltre introdotto delle opportune precisazioni sulla base della concreta applicazione delle norme”, sottolinea il presidente della Provincia, Arno Kompatscher.

Bande musicali e cori riprendono le prove

Le bande musicali ed i cori potranno nuovamente effettuare le prove osservando la regola 1/10 quindi 1 persona ogni 10 metri quadrati. E’ obbligatorio il controllo laser della febbre di tutti i partecipanti prima dell’inizio delle prove. Vi deve essere un distanziamento di sicurezza di 2 metri tra le persone. Le persone non devono posizionarsi frontalmente, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare una distanza di sicurezza di tre metri. Il rispettivo strumento con accessori può essere utilizzato da una sola persona. La pulizia e la disinfezione degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove.

Possibili gli spettacoli teatrali e le proiezioni di film

Sono possibili da subito anche gli spettacoli dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli davanti a un pubblico, anche quelli all’aperto. L’occupazione delle sedie ovvero la sistemazione delle persone deve garantire che venga mantenuta una distanza di almeno un metro tra le persone con protezione delle vie respiratorie o venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno due metri tra persone senza protezione delle vie respiratorie. La distanza minima di un metro può essere ridotta solo se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l’accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti. La distanza minima di un metro può essere ridotta solo se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.

Gastronomia, cura della persona, commercio

Per il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, non è più obbligato ad utilizzare mascherine FFP2, sono sufficienti le mascherine chirurgiche, inoltre, ma non in sostituzione, è possibile utilizzare una visiera protettiva. Previsto anche un adeguamento per i tavoli: questi devono essere sistemati in maniera tale che due persone sedute una di fronte all’altra si trovino ad una distanza di 1,5 metri (sinora erano previsti 2 metri). In tutte le direzioni deve essere garantito un distanziamento di un metro tra le persone. In sostanza la Giunta ha previsto un’eccezione per il settore della gastronomia, per il resto vale sempre la regola dei due metri di distanziamentoo, al di sotto, l’obbligo di mascherina. Per quanto riguarda le attività di cura alla persona non è più necessario l’utilizzo di mascherine FFP2 ma deve essere utilizzata almeno una mascherina chirurgica con visiera protettiva. Il personale ed i clienti devono lavarsi le mani prima e dopo la prestazione del servizio.

Misure per i rifugi ed i campeggi

Viene ridotta la capacità ricettiva dei rifugi e degli ostelli. Nei dormitori dovranno essere disponibili solo un terzo dei posti letto sinora prevista e deve essere rispettato il distanziamento di due metri. Per quanto riguarda i servizi dei campeggi valgono le comuni norme di distanziamento. I servizi devono essere disinfettati più volte al giorno. Non sono consentiti assembramenti di persone. Valgono le stesse regole illustrate per le strutture ricettive.

Regole per i trasporti non di linea

Vengono regolamentati anche i trasporti non di linea come ad esempio l’autonoleggio per il quale vengono previste delle ulteriori norme di sicurezza rispetto a quelle previste per il traporto di linea. Sia gli utenti che l’autista devono indossare la mascherina. Anche qui vige la norma del distanziamento di un metro ad eccezione di persone che vivono nello stesso nucleo famigliare. Questa distanza può essere ridotta laddove i sedili siano orientati nella stessa direzione o siano state installate delle divisorie per i passeggeri.  Deve rimanere libero il posto a sedere a fianco dell’autista e tra due passeggeri ad esclusione di persone dello stesso nucleo famigliare.

Regole per palestre per arrampicata e palestre

Si aggiungono le norme per le attività sportive indoor. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base svolte in luoghi chiusi, quelle dei centri fitness, delle palestre e dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata nonché le attività per il benessere individuale attraverso l’esercizio fisico ed anche i centri fitness che sono stati inclusi nell’ordinanza del 22 maggio scorso. Per queste attività valgono anche le seguenti misure: numero massimo di persone presenti contemporaneamente rispettando la regola del 1/10; tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. In nessun caso, neanche con le protezioni delle vie respiratorie, la distanza interpersonale può essere inferiore di un metro.

Piscine: mantenere le distanze e disinfettare le attrezzature

Queste misure valgono per tutte le piscine all’aperto private e pubbliche, incluse le piscine all’aperto degli impianti termali, che possono già ora essere aperte. Vale un numero massimo di persone presenti allo stesso tempo, che viene garantito dal rispetto della regola del 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, esclusa la superficie dell’acqua. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone sono in movimento o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di due metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. L’uso di spogliatoi e docce in luoghi chiusi è vietato.

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