Ticket sul licenziamento: come funziona l'esenzione

Mentre le polemiche accompagnano le nuove norme sulle dimissioni – che dal 12 marzo dovranno essere presentati solo online – c’è una buona notizia per le imprese, soprattutto per quelle che lavorano nell’edilizia, ma non solo. Fino al 31 dicembre 2016 infatti non dovranno più pagare il cosiddetto ticket sul licenziamento dei dipendenti in due casi: con cambio d’appalto quando l’azienda che subentra assorbe tutti i dipendenti licenziati dall’uscente, e quando la chiusura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è causato dalla chiusura del cantiere. Molte imprese, grazie a questa norma, eviteranno una spesa notevole.

Ma che cos’è il ticket? Per prima cosa va specificato che il nome corretto è contributo di licenziamento. Si tratta di un obbligo introdotto dalla Riforma Fornero del 2012 per finanziare la nuova ASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego, che sostituiva la vecchia indennità di disoccupazione, e che è restata in vigore dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2015, quando è stata sostituita dalla NASpI, introdotta con il Jobs Act. Ma la sostanza non cambia: da ASpI a NASpI, è rimasto in vigore il ticket, con cui l’impresa finanzia in parte l’assegno di disoccupazione per il lavoratore a tempo indeterminato che è stato licenziato.

Esenzione: verso la proroga anche al 2016

Ora che abbiamo capito che cos’è il “ticket” sul licenziamento, vediamo nel dettaglio in quali casi le imprese sono esentate. Lo facciamo con l’aiuto di Gianluca Spolverato, avvocato, esperto di lavoro e diritto sindacale dello studio Spolverato Barillari & Partners, che ha scritto un’analisi puntuale nel magazine online Il Futuro al Lavoro.

Gianluca Spolverato

Gianluca Spolverato

La novità, come spiega chiaramente l’avvocato Spolverato sul sito, risale a pochi giorni fa. Per l’esattezza al 10 febbraio 2016, quando è stato approvato alla Camera il disegno di legge che converte il decreto Milleproroghe 2016 (decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210): «Con un emendamento inserito, all’ultimo, lo scorso 8 febbraio, è stata prorogata, anche per quest’anno, l’esenzione dal contributo sui licenziamenti, già prevista per il periodo 2013-2015 dall’art 2, comma 34, l. 92/2012» ci spiega l’avvocato.

Una parziale esenzione, infatti, era già prevista dalla vecchia Riforma Fornero, la quale aveva previsto che, dal 2013 al 2015, alcune tipologie particolari di licenziamento non comportassero il pagamento del ticket. Ora, se l’emendamento approvato alla Camera passerà anche al voto del Senato – che sta in questi giorni esaminando il testo del disegno di legge –, l’esenzione sarà allungata anche per tutto l’anno 2016.

Quanto costa il ticket

La norma prevede che il contributo vada versato ogni volta che si interrompe il rapporto di lavoro per le motivazioni che danno diritto alla NASpI per il lavoratore: le fattispecie in questione sono il licenziamento per colpa del lavoratore, le dimissioni per giusta causa, la risoluzione consensuale (nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7, l. 300/1970). In questi casi «l’impresa deve versare un contributo pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità degli ultimi tre anni, che varia da 489,95 a 1.469,85 euro, a seconda dell’anzianità del lavoratore (art. 2, comma 31, l. 92/2012)». Per i rapporti di lavoro di durata inferiore ai dodici mesi il contributo va calcolato in proporzione al numero dei mesi di durata, considerando come “mese intero” ogni mese in cui la prestazione lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Chi nel 2016 non pagherà il contributo di licenziamento

Ora che abbiamo tracciato il quadro normativo, andiamo al “sodo”: tutte le imprese sono esentate dal pagamento del contributo di licenziamento? La risposta è no: infatti l’esenzione vale sono in due situazioni specifiche. Lo spiega l’avvocato Spolverato: «È slittata al 31 dicembre 2016 l’applicazione del ticket licenziamento, in due ipotesi: impresa subentrante che, adottando le cosiddette clausole sociali, riassorbe tutti i dipendenti dell’azienda uscente; interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per chiusura cantiere nei settori edili».

Il primo caso è quello del cambio d’appalto. Prima «l’appaltatore che doveva risolvere il rapporto di lavoro con i propri lavoratori per cambio di appalto avrebbe dovuto sostenere un notevole esborso economico, anche nel caso in cui tutti i lavoratori fossero passati nel nuovo appalto», spiega Spolverato. Si tratta delle cosiddette clausole sociali, quando cioè l’impresa che subentra in un cambio d’appalto accetta di assorbire tutti i lavoratori licenziati dalla precedente azienda che aveva l’appalto. Con l’emendamento, l’azienda che uscendo dall’appalto licenzia (ma i lavoratori vengono assorbiti dall’impresa subentrante) non pagherà il contributo NASpI. Nel caso in cui i licenziati non entrino alle dipendenze dell’azienda che vince l’appalto, il contributo deve invece essere versato.

Il secondo caso riguarda il settore edile: quando i licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono dovuti alla chiusura del cantiere, l’azienda non deve versare il contributo di licenziamento. «Fortunatamente qualcuno (seppure all’ultimo secondo) si è accorto che la previsione normativa avrebbe provocato non pochi mal di pancia nel campo degli appalti – commenta l’avvocato – visto che il cosiddetto cambio di appalto interessa ogni anno circa il 15-20% dei lavoratori del settore, e visto soprattutto che vi è una ragione perché fino a oggi quel ticket nel caso di cambio di appalto è stato escluso».

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