Mifid 2, un nuovo «patto» tra investitori e consulenti

Intermediari finanziari più preparati, clienti più tutelati: cambiano le regole tra consulenti e investitori. Il 3 gennaio 2018 entra infatti in vigore la nuova disciplina che regola i servizi finanziari europei, la cosiddetta MiFID II, acronimo che sta per Market in Financial Instruments Directive.

La direttiva MiFID già da 10 anni è al centro della gestione dei rapporti tra intermediari finanziari e clienti investitori, ma la crisi scatenata dai mutui sub-prime con conseguente fallimento di banche e problemi di solvibilità di interi Stati, che si sono poi concretizzate in perdite pesanti su investimenti generalmente considerati “sicuri”, ha imposto una revisione della stessa.

Revisione che è avvenuta in ottica di maggiore tutela e trasparenza per l’investitore finale.

mifid

Andiamo a vedere i principali punti della nuova normativa.

1 – Prodotti: i prodotti immessi sul mercato dovranno avere requisiti che soddisfino un target ben preciso per esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie. L’obbligo della raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale del cliente, e sulla sua capacità di affrontare eventuali perdite diventerà ancora più stringente.

2 – Incentivi alla vendita: le società di investimento non potranno prevedere meccanismi di remunerazione che potrebbero spingere gli operatori a raccomandare determinati strumenti finanziari piuttosto che quelli più conformi alle esigenze dei clienti.

3 – Adeguatezza: la normativa in vigore definisce già una lista di prodotti liberi e di altri più vincolati. Le regole che entreranno in vigore dal 2018 saranno anche più severe, limitando ulteriormente la possibilità di acquisto con la modalità di “execution only” cioè senza un controllo di adeguatezza dell’operazione.

4 – Autorità di Controllo: si prevede che l’ ESMA (Autorità europea di controllo degli strumenti finanziari e dei mercati),  l’ EBA (Autorità bancaria europea di controllo dei prodotti strutturati), e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) avranno la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; in particolare, tali autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori.

5 – Indipendenza: le imprese di investimento dovranno comunicare al cliente se il modello di consulenza adottato è “indipendente” o “ristretto”. In ogni caso la consulenza sarà ammessa solo al fine di migliorare la qualità del servizio al cliente, anche attraverso l’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari venduti a prezzi competitivi e ad un periodico monitoraggio della loro adeguatezza alle caratteristiche del cliente. La differenza chiave tra consulenza indipendente e ristretta sta nel fatto che solo la prima deve obbligatoriamente essere pagata direttamente dal cliente, mentre la seconda può esserlo nella forma di retrocessioni sulle commissioni pagate sui prodotti acquistati, in sostanziale continuità con quanto avviene ora.

6 – Comunicazione: in particolare, l’impresa che si occuperà della consulenza e della gestione del portafoglio dovrà fornire informazioni sul prodotto, spiegare al cliente le ragioni dell’ investimento e perché tale scelta sarebbe la più coerente con le esigenze del cliente. L’informativa dovrà essere fornita sia ex ante, cioè in tempo utile nel caso in cui l’intermediario abilitato raccomandi oppure offra in vendita uno strumento finanziario e sia ex post poiché dovrà essere resa dagli intermediari che intrattengano con il cliente un rapporto continuativo in modo personalizzato.

7 – Costi: gli intermediari dovranno presentare in forma aggregata: a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall’impresa di investimento relativi ai servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; b) tutti i costi e gli oneri relativi alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari; c) una misura complessiva per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall’ investimento.

Se da un lato è certo che la nuova direttiva avrà, e sta già avendo, un impatto positivo sui costi complessivi pagati dagli investitori, la vera sfida sarà, per gli operatori finanziari, creare un modello di servizio tale per cui la consulenza finanziaria e patrimoniale possa esprimere un vero valore, percepibile concretamente dai clienti.

Loris Rizzo

Ti potrebbe interessare