Assumere dipendenti all'estero: guida in 4 mosse

In Alto Adige, terra di confine da sempre e in cui il multilinguismo è una condizione quotidiana, la questione è quanto mai attuale: assumere dipendenti all’estero è all’ordine del giorno e diventa sempre più importante in un mondo globale e interconnesso. Non vanno però trascurati gli aspetti legali, piuttosto delicati quando si stila un contratto con una persona la cui cittadinanza è legata a un paese straniero, e dove questi continua a risiedere. L’avvocato Gianluca Spolverato, specializzato in diritto del lavoro, ha stilato una guida in 4 punti con l’aiuto dell’avvocato Giulia Perin, che nello studio Spolverato Barillari & Partners si occupa di lavoro degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero. La guida è pubblicata anche sul magazine online Il Futuro al Lavoro.

1. Previdenza e tasse

Gianluca Spolverato

Gianluca Spolverato

Punto primo: i contributi previdenziali e le imposte. Se il lavoratore assunto dall’azienda italiana continuerà a risiedere e ad operare all’estero, nel proprio Stato di residenza, «sia i contributi che le imposte per il reddito dallo stesso percepito andranno corrisposti nel Paese di lavoro». Allo Stato italiano invece non è dovuto nulla.

Ma come versare queste tasse e contributi? Si dovrà verificare in base alla normativa del Paese straniero chi è deputato a versare, se il lavoratore stesso o l’azienda. Spesso i versamenti sono addebitati alla società datrice di lavoro: in questo caso l’azienda italiana dovrà aprire una posizione aziendale nel Paese straniero, ed è consigliato affidarsi a consulenti locali.

2. Contratto

Giulia Perin

Giulia Perin

Nel contratto di lavoro che lega azienda italiana e dipendente all’estero si può fare riferimento alla legislazione italiana in materia di lavoro, ma non è obbligatorio. E secondo l’avvocato Giulia Perin non è conveniente: «Infatti, il richiamo a tale disciplina non vale a privare il lavoratore della tutela offertagli dall’ordinamento di lavoro», cioè nel caso le norme dell’ordinamento straniero offrano maggiori tutele queste vanno applicate.

Nel caso il dipendente viva in Francia, ad esempio, questo avrà diritto al “regime delle 35 ore”, in ogni caso. Dunque «il richiamo dell’ordinamento italiano determina una doppia tutela, risultando vincolanti sia le norme di maggior tutela della disciplina locale (ad esempio, come si è visto, in materia di orario) sia quelle di maggior tutela di quella italiana (ad esempio, in materia di licenziamenti)» commenta la legale.

3. Eccezioni

Occhio alle eccezioni. Una di queste è il Brasile, e il gigante sudamericano non è un mercato da poco. Lì, come in altri Paesi, una società straniera non può assumere un cittadino locale senza aprire prima una unità aziendale in loco. Caso ancora diverso è quello di alcune nazioni del Sud America e del Medio Oriente che pongono limiti all’assunzione di lavoratori che non hanno la cittadinanza dello Stato di lavoro. «In tali ipotesi si prevede che, perché una società possa assumere un cittadino straniero, debba avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori locali» spiega Giulia Perin.

Quindi se un’impresa italiana vuole assumere un italiano residente in uno di questi Paesi, potrebbe doverne assumere anche altri con la cittadinanza del paese ospite. Il rischio, per chi non rispetta queste rigide normative, è di incorrere in multe salate o nel blocco delle assunzioni.

4. Dove pago le imposte sul reddito dell’azienda?

Questione annosa e assai dibattuta, si vedano i casi dei colossi dell’economia digitale e “immateriale” da Google e Apple in giù. Quando si assume un dipendente dall’estero, infatti, un’azienda deve anche chiedersi se le radici che mette nel nuovo Paese non vadano a configurarvi una “stabile organizzazione”. In quel caso c’è l’obbligo per la società italiana di «corrispondere le imposte sul reddito che la stessa percepisce nel Paese straniero».

Le tasse sui profitti fatti all’estero si pagano all’estero o in Italia? Una valutazione, spiega l’avvocato Perin, che «andrà fatta alla luce della normativa fiscale locale e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese straniero, se esistente».

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