Consiglio scolastico provinciale, Werner Sporer il nuovo presidente

Si è svolta ieri pomeriggio (3 ottobre) presso la sede del Consiglio provinciale  la seduta costituente del nuovo Consiglio scolastico provinciale nel corso della quale si è proceduto all’elezione del presidente e dei due vicepresidenti, nonché della Giunta esecutiva. Werner Sporer è stato nominato questo pomeriggio alla presidenza del Consiglio scolastico provinciale. Alla vicepresidenza sono stati eletti Rita Chiaramonte ed Edith Plörer.

Il Consiglio scolastico provinciale è un organo collegiale che rappresenta il punto di contatto tra chi vive all’interno del mondo scolastico vero e proprio, i referenti politici e istituzionali e la comunità territoriale ed economica di riferimento. È previsto dallo statuto del Consiglio che la presidenza sia assunta dai rappresentanti dei tre gruppi linguistici a rotazione; per i primi i primi diciotto mesi dal rappresentante del gruppo linguistico tedesco, dal rappresentante del gruppo italiano per i successivi diciotto mesi e del gruppo ladino per l’ultimo anno.

Tale organo è composto da membri di diritto (Assessori, Sovrintendente e Intendenti scolastici), membri eletti e membri designati, tutti nominati dalla Giunta provinciale, e resta in carica quattro anni scolastici. Esso si articola in un’assemblea plenaria, costituita da 63 persone, un direttivo denominato Giunta esecutiva, che si occupa della preparazione dei lavori,  tre Sezioni, corrispondenti alle scuole dei tre gruppi linguistici, che trattano temi e problematiche riguardanti esclusivamente la scuola di riferimento, tre Consigli del personale docente e tre Consigli del personale direttivo (dirigente) della scuola, chiamati ad esaminare e ad esprimersi in merito allo stato giuridico del suddetto personale.

La Sezione di lingua italiana si compone di 20 persone, 5 delle quali sono membri supplementari, cioè eletti o designati soltanto ai fini di un’integrazione delle rappresentanze. Infatti, nell’ambito del Plenum, per alcune categorie esiste solo un rappresentante del gruppo linguistico tedesco. Il Consiglio scolastico provinciale esprime parere riguardo all’istituzione e soppressione di scuole e sui piani di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche; esprime parere sugli obiettivi formativi generali del sistema scolastico provinciale, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento, sui titoli finali, sulla promozione della sperimentazione, sulle innovazioni didattiche, sul calendario scolastico, nonché sugli orientamenti dell’attività educativa per le scuole materne; esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante; sottopone ai Comitati di valutazione, in base ad una relazione annuale, comune dei/delle Presidenti dei Comitati di valutazione su attività e risultati dei processi di valutazione, proposte per valutazioni in specifici settori; indica i criteri generali per il coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, di medicina scolastica, di assistenza psico-pedagogica e di  integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e degli alunni svantaggiati.

Indica inoltre i criteri generali ed esprime pareri in ordine all’attuazione delle iniziative extra- e parascolastiche, comprese le iniziative connesse con la promozione dello sport scolastico; formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell’obbligo scolastico e di attuazione del diritto allo studio; si esprime in ordine ad ogni altro argomento devoluto alla sua competenza da leggi o regolamenti provinciali ed in ordine ad ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti, nonché dal Sovrintendente o dagli Intendenti scolastici; esercita le competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in materia di stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, ed in particolare le competenze di cui all’articolo 25, comma 1, lettere d), e) f) ed l), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto compatibili con la legislazione provinciale vigente in materia.

All’assemblea plenaria ovvero alle competenti sezioni del Consiglio scolastico provinciale compete inoltre: formulare proposte in ordine all’elaborazione degli indirizzi e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, nonché in ordine alla predisposizione di programmi pluriennali di sviluppo di dette attività; esprimere pareri sul piano annuale delle attività sportive scolastiche; esprimere pareri, su richiesta da parte di organi o uffici dell’amministrazione provinciale, di organi collegiali scolastici e del Comitato olimpionico nazionale italiano (C.O.N.I.).

Su richiesta delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale, il Consiglio scolastico provinciale esprime pareri nel relativo settore.

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