E i Cococo? Esistono ancora: ecco come stabilizzarli con la sanatoria

Ma esistono ancora i Cococo? Sì, i contratti di collaborazione continuativa non sono stati aboliti con il Jobs Act ma hanno cambiato pelle. Ora non devono più essere legati a un progetto specifico. Ma rimangono intatti i vincoli che rendono queste collaborazioni completamente distinte dai rapporti di lavoro subordinato: per i “falsi co.co.co”, insomma, non c’era spazio prima e non c’è spazio nemmeno ora. Ma è possibile assumerli con una sanatoria.

A spiegarci nel dettaglio le novità è Gianluca Spolverato, avvocato specializzato in materia di lavoro dello studio Barillari & Partnersper introdurre, che a questo tema dedica un post nel magazine online Il futuro al lavoro. La circolare numero 3 del 1° febbraio del Ministero del lavoro ha specificato in maniera approfondita il tema delle collaborazioni parasubordinate, modificate dal decreto legislativo 81 del 2015 che ha modificato il codice dei contratti.

«Nel tentativo di evitare elusioni alla normativa in materia di lavoro subordinato (mi viene in mente la segreteria a progetto che, con il muratore-agile, forma una bella coppia), il Codice dei contratti, fin dalla sua entrata in vigore (25 giugno 2015), ha previsto un’importante e significativa novità per le collaborazioni parasubordinate: la liberazione dall’ingombrante onere del progetto. Una rivoluzione copernicana, detta così» spiega Spolverato, che continua: «Peccato che le collaborazioni che non erano genuine prima, non lo saranno nemmeno oggi. Vi spiego subito il perché».

Come è conoscenza piuttosto diffusa, i “progetti” con cui venivano inquadrati fin dall’introduzione con la legge Biagi del 2003 i collaboratori parasubordinati erano spesso solo di facciata, paraventi per collaborazioni che di fatto erano fisse, o comunque relative a più progetti in successione. Ora questo obbligo è venuto meno, liberando da un certo punto di vista i datori di lavoro dall’incombenza di dover far rientrare i rapporti di collaborazione entro i confini angusti di “progetti” di difficile definizione.

Il “progetto” fittizio non serve più

Ma come sottolinea l’avvocato Spolverato, con questa novità esce in realtà rafforzato l’altro pilastro che delimita il campo della collaborazione: ovvero in sostanza l’autonomia organizzativa del collaboratore, che non deve vedersi assegnati tempi e luogo di lavoro dal datore di lavoro. «All’epoca del lavoro a progetto ciò che contava per gli ispettori (e per i giudici) erano le modalità di esecuzione delle prestazioni – analizza il legale del lavoro – Se queste venivano svolte sotto la direzione e l’organizzazione del committente e se risultava che il collaboratore era privo di autonomia, al rapporto si doveva applicare la disciplina del lavoro subordinato, a prescindere dal fatto che le parti avessero individuato un progetto rispondente ai criteri di legge».

Gianluca Spolverato«E ora? Tutto come prima! – conclude – Con l’unica differenza che il concetto (caso mai ce ne fosse stato bisogno) è stato reso ancora più chiaro dal legislatore che ha espressamente stabilito che dal 1° gennaio 2016, se il rapporto instaurato è contemporaneamente: a) esclusivamente personale; b) continuativo; c) organizzato dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve alcune eccezioni». Dunque rispetto al passato, dal primo di gennaio 2016 non conterà più il progetto, ma solo la non subordinazione. Se gli ispettori verificheranno che questa è fittizia, procederanno con l’obbligo di stabilizzazione del lavoratore. Come? Lo vediamo nel prossimo paragrafo.

Sanatoria per chi assume un Co.co.co.

C’è la sanatoria, prevista dall’articolo 54 del Codice dei contratti. «I datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2016, assumono a tempo indeterminato soggetti con cui hanno intrattenuto co.co.co, anche a progetto, o in regime di partita Iva, possono accedere a una sanatoria con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro» spiega Spolverato. A patto che però ci siano due condizioni. La prima, che «i lavoratori sottoscrivano appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione»; la seconda, che «nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo».

La stabilizzazione è valida anche retroattivamente. La circolare del Ministero infatti chiarisce che si possa assumere in pianta stabile con la sanatoria anche persone che avevano avuto «rapporti di collaborazione già cessati». Non solo: il Ministero «riconosce espressamente che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in esito alla stabilizzazione godono dei benefici contributivi, relativi all’esonero parziale dei contributi a carico del datore di lavoro, di cui alla Legge di Stabilità 2016». I vantaggi dunque sono molteplici per il datore di lavoro: benefici contributivi, niente sanzioni, e la sicurezza di non incappare in campagne ispettive.

Ti potrebbe interessare