Voli cancellati, ecco quali sono i diritti dei passeggeri

Una situazione abbastanza disperata: poco prima della partenza la compagnia aerea ha cancellato il volo. Ma che diritti ha il passeggero in questo caso? A rispondere a questa domanda è il Centro Europeo Consumatori: in caso di annullamento del volo la compagnia aerea non può semplicemente abbandonare il passeggero a se stesso. Il Regolamento sui diritti dei passeggeri aerei n. 261/2004 prevede che al viaggiatore debba essere proposta la possibilità di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione su un volo alternativo, non appena possibile, per la destinazione finale, o ad una data successiva di suo gradimento.

Oltre a ciò il vettore è tenuto a prestare assistenza (pasti, bevande, pernottamento) in relazione alla durata dell’attesa. Inoltre i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 Euro, in base alla lunghezza della tratta se la cancellazione del volo non è stata comunicata in tempo. Il vettore operativo non deve però pagare detta compensazione se la cancellazione è avvenuta a causa di una circostanza eccezionale, come ad esempio cattive condizioni meteo o sciopero. Un «problema tecnico» invece non automaticamente è considerato circostanza eccezionale. Nel dubbio potrebbe essere necessario rivolgersi al cosiddetto Neb (National Enforcement Body), ovvero gli organismi presenti in ogni Stato Membro, compententi a verificare il rispetto della normativa a tutela dei passeggeri aerei. Questi Neb possono appunto verificare se i motivi che hanno determinato la cancellazione di un volo sono da considerare eccezionali o meno.

Il Cec consiglia ai passeggeri di rivolgersi subito allo sportello della compagnia in aeroporto per farsi prenotare un volo alternativo per la destinazione finale, non accontentandosi del mero rimborso del biglietto. Se la riprotezione non dovesse essere fatta, il passeggero può organizzare autonomamente il suo viaggio di ritorno e in seguito chiedere alla compagnia la restituzione dei costi sostenuti; a tal fine è utile procurarsi una dichiarazione a conferma della mancata riprotezione.

Attraverso alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea i diritti dei passeggeri sono stati ulteriormente rafforzati. Anche i passeggeri che hanno subito un ritardo di almeno tre ore alla destinazione finale possono fare riferimento al Regolamento n. 261/2004 e chiedere la compensazione per il ritardo. Ovviamente anche per i casi di ritardo prolungato il vettore è obbligato a fornire l’assistenza in base alla durata dell’attesa. Il Regolamento in questione disciplina anche il caso di negato imbarco, come ad esempio il caso di overbooking.

Sul sito internet del Cec https://www.euroconsumatori.org/82039d82388.html è possibile trovare ulteriori informazioni e delle utili lettere-tipo da inviare alla compagnia aerea. Per una consulenza individuale (che è gratuita) è possibile contattare il numero 0471-980939 oppure inviare la documentazione relativa alla pratica via e-mail a info@euroconsumatori.org.

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