Coronavirus, prorogata la validità delle carte d'identità

Si avvisa la cittadinanza che, ai sensi dell’art. 104 del Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), la validità dei documenti di riconoscimento e d’ identità (di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e ss.mm), rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17.03.2020) è prorogata al 31.08.2020. La validità degli stessi, ai fini dell’espatrio, resta limitata alla data di scadenza indicata sul documento. Si rammenta che sono equipollenti alla carta d’identità i seguenti documenti: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”. (art. 35 comma 2 del D.P.R 445/2000 e ss). In mancanza di uno dei sopra riportati documenti in corso di validità o in alternativa in casi di indifferibili e documentate esigenze, sarà possibile richiedere il rilascio/rinnovo della carta d’identità su appuntamento, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

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