Vallelunga-Kaunertal, ricorso dei costruttori contro lo stop provinciale

Dopo aver esaminato la documentazione, l’Oberländer Gletscherbahn A.G. ha presentato richiesta di annullamento in autotutela della delibera della Giunta provinciale che rigetta, per impatto negativo sull’ambiente come vi abbiamo raccontato, il collegamento sciistico Vallelunga-Kaunertal. In ogni caso si sta preparando il ricorso al tribunale amministrativo.

Come riporta la nota dell’azienda: «la delibera n. 1423/17 della Giunta provinciale che rigetta il collegamento sciistico Vallelunga-Kaunertal appare, anche alla luce di recentissima giurisprudenza, palesemente e gravemente viziata e illegittima. Per questo, ma non solo, l’Oberländer Gletscherbahn martedì ha notificato alla Provincia Autonoma di Bolzano un’istanza di autotutela. L’autotutela costituisce il potere/dovere della pubblica amministrazione di correggere o annullare tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati. L’Oberländer Gletscherbahn, infatti, è convinta che i vizi della delibera siano talmente palesi che l’annullamento sia l’unico rimedio anche per evitare ulteriore spreco di risorse pubbliche».

«In sostanza, sono due gli aspetti che hanno portato l’Oberländer Gletscherbahn A.G. a decidere di presentare istanza di autotutela», spiega Paul Jakomet, amministratore delegato dell’Oberländer Gletscherbahn A.G., «innanzitutto i nostri legali hanno evidenziato problematiche relative a un conflitto di interessi nell’attività della Pubblica Amministrazione. Oltre a ciò, i pareri sui quali si basa la decisione, e quindi la stessa delibera della Giunta, evidenziano contraddizioni evidenti e sono privi di motivazione».

«Il TRGA di Bolzano nel 2017, in un caso del tutto analogo e relativo a un collegamento sciistico – continua la nota -, ha annullato la delibera negativa della Giunta e ha condannato la Provincia al rimborso delle spese legali (sentenza n. 365 del 22 dicembre 2017). L’Oberländer Gletscherbahn ritiene che la presenza di un così vicino e risolutivo precedente giurisprudenziale non possa che rafforzare la convinzione sulla bontà delle proprie ragioni, facendola confidare in un esito positivo di un eventuale giudizio. Con la summenzionata sentenza n. 365/17, infatti, è stato annullato il parere reso dal Comitato Ambientale per la violazione delle cosiddette norme anticorruzione (art. 6bis L. 241/1990 e L. 190/2012). Ma ciò non basta, perché detto parere in alcune sue parti è stato giudicato anche “contraddittorio, manifestamente illogico e comunque non sufficientemente fondato”. Censurato anche l’operato di altri organi e uffici della pubblica amministrazione per la violazione delle norme che disciplinano la procedura di approvazione e per l’aver agito in contraddizione ai “criteri di imparzialità, efficienza, economicità, celerità e trasparenza»

Tutte problematiche, queste, che non solo si ripresentano nel procedimento relativo al collegamento Vallelunga-Kaunertal, ma già formalmente eccepite dalla società durante l’istruttoria, e quindi note alla pubblica amministrazione quando il provvedimento finale è approdato in Giunta.

«Considerato che i vizi che affliggono la delibera 1423/17 sono già stati censurati dal TRGA di Bolzano con sentenza 365/17, riteniamo che sia nell’interesse della pubblica amministrazione, nonché dei contribuenti, procedere all’annullamento della delibera stessa. Ovviamente, qualora ciò non avvenisse entro i termini per l’impugnazione del provvedimento, la società comunque proporrà ricorso e farà valere le proprie ragioni presso le competenti sedi giudiziarie», conclude Jakomet.

 

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