Conciliazione sindacale: le regole da seguire per non avere rimpianti

Mettere fine a una lite fra lavoratore e datore di lavoro con una transazione economica. È questo, in estrema sintesi, il significato della conciliazione sindacale. Il lavoratore rinuncia a rivendicare un certo diritto e accetta di “fare la pace” in cambio di un risarcimento monetario. Ma può capitare che un dipendente si penta di quanto firmato e impugni la conciliazione stessa, contestandone la validità. Per evitare casi spiacevoli – per tutti e in primo luogo per il lavoratore – come questo, l’avvocato Silvia Levorato, che si occupa di assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle vertenze di lavoro presso lo Studio Spolverato Barillari & Partners, ci aiuta insieme all’avvocato Gianluca Spolverato a mettere a fuoco la questione, con una guida sul magazine online Il Futuro al lavoro.

Nella maggior parte dei casi la conciliazione sfocia in un contratto di transazione (ex art. 1965 del codice civile). Ma dal punto di vista procedurale, nello specifico la conciliazione sindacale indica un procedimento «attraverso il quale le parti, con l’assistenza del soggetto conciliatore, cercano di raggiungere la soluzione della controversia» come scrive Silvia Levorato. Proprio la presenza di un terzo, il conciliatore, caratterizza la conciliazione. Che diventa sindacale quando questa figura è stata designata dall’organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore.

Che cosa non può contenere la conciliazione sindacale

Silvia Levorato

Silvia Levorato

Che cosa non può esserci nel verbale di una conciliazione sindacale? «Oggetto della transazione non possono essere diritti assolutamente indisponibili del lavoratore» ci aiuta l’avvocato Levorato a districarci nella materia. «L’atto di conciliazione in cui si configuri, ad esempio, una rinuncia a diritti futuri è nullo». Non si può neppure indicare qualcosa di indeterminato o indeterminabile come oggetto della transazione, pena l’impugnabilità della stessa. Infine ci sono i vizi del consenso, ovvero errore, violenza o dolo, fra i motivi che possono renderla nulla.

Si definisce «rinuncia» una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto rinuncia a un diritto «certo determinato o determinabile». Per firmare una dichiarazione del genere, però, il lavoratore deve avere piena consapevolezza dei diritti che gli spettano. Non hanno alcun valore legale dichiarazioni liberatorie onnicomprensive come quelle che mettono in campo la «rinuncia a qualsiasi ulteriore rivendicazione connessa al pregresso rapporto di lavoro». In ogni caso va salvaguardata la piena conoscenza da parte del lavoratore di quanto è a lui dovuto e soprattutto del perché lo è. Per questo le formule di rinuncia devono indicare nel dettaglio tutte le voci per le quali il lavoratore si intende soddisfatto.

Qui il ruolo del sindacalista chiamato a fare da conciliatore diventa cruciale. Infatti, spiega Silvia Levorato, questi non può limitarsi a fare presenza. «Deve concretarsi in forme di effettiva assistenza del lavoratore. Ciò significa che il conciliatore si deve adoperare quantomeno per rendere il lavoratore cosciente di quanto va stipulando, consigliandolo sulle convenienze e avvertendolo sugli effetti dispositivi prodotti, nonché sulla irreversibilità di essi».

Le rinunce inoltre non possono riguardare i contributi previdenziali. I diritti previdenziali non sono infatti nella disponibilità degli accordi fra i soggetti privati.

Accordo valido anche se non depositato in Tribunale

Gianluca Spolverato

Gianluca Spolverato

Gli accordi di conciliazione sono validi anche se non vengono depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza né presso la cancelleria del Tribunale. Il visto di autenticità della DTL e il decreto di esecutività del giudice sono infatti adempimenti successivi, il verbale sottoscritto è quello che conta davvero.

Le rinunce e le transazioni raggiunte in sede di conciliazione sindacale non sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile. Anche quando hanno per oggetto diritti del lavoratore «derivante da norma inderogabili» puntualizza il legale. Infatti «l’intervento del soggetto terzo (il sindacato) è idoneo a superare la presunzione di condizionamento del consenso del lavoratore, garantendo la genuinità della scelta dello stesso e la consapevolezza dei diritti dismessi». I ripensamenti, in definitiva, non sono possibili.

 

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